Come risulta dal titolo, il termine CRITER è l’acronimo di Catasto Regionale Impianti Termici Emilia Romagna, cioè la registrazione e il successivo controllo del sistema degli impianti termici di riscaldamento e condizionamento, chiamata climatizzazione estiva e invernale, presenti sul territorio regionale.
Il relativo regolamento e’ stato approvato nel 2017 ed e’ entrato in vigore l’1 luglio 2017 e, oltre ai controlli sulla sicurezza degli impianti e al controllo sul loro corretto utilizzo, ha la preminente finalita’ di ridurre in modo significativo i consumi energetici, riducendo quindi anche l’inquinamento.
L’Italia e’ stato il primo Paese europeo che si e’ posto l’esigenza di intervenire sui consumi energetici, sia per ridurli, sia per renderli piu’ efficienti. Infatti il primo provvedimento risale al 1976, mentre nel 1991 fu approvata la legge 10, seguita nel 1993 dal regolamento di attuazione DPR/412; peccato che da primi siamo ora, dopo 28 anni, agli ultimi posti. Oggi la situazione per fortuna sta cambiando e anche l’approccio culturale e’ migliorato; ad esempio nell’utilizzo di fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, abbiamo gia’ compiuto notevoli passi in avanti.
Nel 2007 l’Unione Europea ha previsto che gli Stati membri adottino specifiche norme per garantire la massima efficienza degli impianti termici attraverso un adeguato sistema di controllo, approvando varie Direttive. Oggi il punto d’arrivo e’ al 2030 dove la riduzione delle emissioni di CO2 dovra’ essere del 40%, l’utilizzo di fonti rinnovabili e l’efficienza energetica del 27%.
Gli impianti termici soggetti alla disciplina regionale sono: gli impianti di riscaldamento di potenza superiore a 5 kW; gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, con l’esclusione degli scaldabagni a servizio della singola unita’ immobiliare; gli impianti di raffrescamento estivo di potenza superiore a 12 kW; stufe, caminetti e apparecchi autonomi per il riscaldamento, se installati in modo fisso, quando la somma delle potenze al focolare per ciascuna unita’ immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW.
Il responsabile dell’impianto e’: l’occupante dell’immobile, sia esso proprietario o inquilino, l’amministratore nel caso di condomini con impianto centralizzato, il proprietario o il legale rappresentante in caso di edifici di proprieta’ di soggetti diversi dalle persone fisiche. Queste ultime due figure possono, a loro volta, delegare un’impresa abilitata a svolgere tale ruolo (DM 22 gennaio 2008 n. 37): il cosi’ detto “terzo responsabile”.
I compiti del responsabile dell’impianto sono: reperimento della documentazione cartacea necessaria quale progetto, certificati di conformita’, certificato prevenzione incendi e autorizzazione INAIL se richiesti, attestato di certificazione energetica, ecc., rispettare i periodi di attivazione dell’impianto e le temperature ambientali previste, far registrare l’impianto presso il CRITER entro il 30 giugno 2020, far eseguire gli interventi di manutenzione e controllo alle scadenze previste, conservare il libretto di impianto e i documenti che certificano i controlli effettuati.
Per le attivita’ di controllo la Regione utilizzera’ figure tecniche appositamente preparate (i periti industriali sono stati molto impegnati), chiamati Ispettori CRITER, i quali avranno la qualifica di agenti accertatori. L’ispettore, nel caso riscontri problemi o non conformita’, puo’ proporre una osservazione, una raccomandazione o una prescrizione.
Attenzione: nel caso di una prescrizione per gravi motivi di sicurezza la Regione puo’ intervenire direttamente per fermare l’impianto, per cui non servira’ piu’ l’ordinanza del Sindaco.
I controlli sugli impianti termici saranno di due tipi:
- interventi di controllo funzionale e di manutenzione, che hanno la finalita’ di preservare nel tempo la prestazione degli apparecchi installati ai fini della sicurezza, della funzionalita’ e del contenimento dei consumi energetici. Tali operazioni devono essere conformi ai manuali di istruzione tecnica di uso e manutenzione;
- controlli di efficienza energetica, obbligatori per impianti di riscaldamento di potenza termica utile maggiore di 10kW, impianti di raffrescamento estivo di potenza termica utile nominale maggiore di 12kW e per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza. Le periodicita’ sono stabilite dall’art. 15 e dall’allegato B del Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017 e variano in funzione della potenza dell’impianto e del tipo di alimentazione.
Altro aspetto a cui prestare attenzione: i proprietari e/o i responsabili di impianto inadempienti per il controllo dell’efficienza energetica sono punibili con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €.
Il catasto degli impianti termici una volta a regime consentira’ quindi alla Regione, oltre a fornire informazioni certe sui consumi energetici, di attivare un sistema di controllo, accertamento e ispezione periodica degli stessi. Quali le finalita’? Controllare il rispetto delle norme tecniche di sicurezza (spesso poco considerate), consentire risparmi nei consumi energetici, individuare le precise responsabilita’ nella conduzione degli impianti: il proprietario per gli impianti singoli, l’amministratore condominiale, o il responsabile dell’impianto o terzo responsabile qualora nominato, negli impianti centralizzati.
Quello che si vuol evidenziare sono le responsabilità che incombono in capo ai proprietari di immobili, agli amministratori condominiali, ai responsabili di impianto o terzi responsabili: prestate molta attenzione a questo regolamento e, nel dubbio, affidatevi a tecnici competenti.