Come risulta dal titolo, il termine CRITER è l’acronimo di Catasto Regionale Impianti Termici Emilia Roma­gna, cioè la registrazione e il suc­cessivo controllo del sistema degli impianti termici di riscaldamento e condizionamento, chiamata cli­matizzazione estiva e invernale, presenti sul territorio regionale.

Il relativo regolamento e’ stato ap­provato nel 2017 ed e’ entrato in vi­gore l’1 luglio 2017 e, oltre ai con­trolli sulla sicurezza degli impianti e al controllo sul loro corretto uti­lizzo, ha la preminente finalita’ di ridurre in modo significativo i consumi energetici, riducendo quindi anche l’inquinamento.

L’Italia e’ stato il primo Paese euro­peo che si e’ posto l’esigenza di in­tervenire sui consumi energetici, sia per ridurli, sia per renderli piu’ efficienti. Infatti il primo provve­dimento risale al 1976, mentre nel 1991 fu approvata la legge 10, se­guita nel 1993 dal regolamento di attuazione DPR/412; peccato che da primi siamo ora, dopo 28 anni, agli ultimi posti. Oggi la situazio­ne per fortuna sta cambiando e anche l’approccio culturale e’ mi­gliorato; ad esempio nell’utilizzo di fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, abbiamo gia’ compiuto notevoli passi in avanti.

Nel 2007 l’Unione Europea ha pre­visto che gli Stati membri adottino specifiche norme per garantire la massima efficienza degli impianti termici attraverso un adeguato si­stema di controllo, approvando va­rie Direttive. Oggi il punto d’arri­vo e’ al 2030 dove la riduzione delle emissioni di CO2 dovra’ essere del 40%, l’utilizzo di fonti rinnovabili e l’efficienza energetica del 27%.

Gli impianti termici soggetti alla disciplina regionale sono: gli im­pianti di riscaldamento di potenza superiore a 5 kW; gli impianti per la produzione di acqua calda sani­taria, con l’esclusione degli scalda­bagni a servizio della singola unita’ immobiliare; gli impianti di raffre­scamento estivo di potenza supe­riore a 12 kW; stufe, caminetti e apparecchi autonomi per il riscal­damento, se installati in modo fis­so, quando la somma delle potenze al focolare per ciascuna unita’ im­mobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW.

Il responsabile dell’impianto e’: l’occupante dell’immobile, sia esso proprietario o inquilino, l’ammini­stratore nel caso di condomini con impianto centralizzato, il proprie­tario o il legale rappresentante in caso di edifici di proprieta’ di sog­getti diversi dalle persone fisiche. Queste ultime due figure possono, a loro volta, delegare un’impresa abilitata a svolgere tale ruolo (DM 22 gennaio 2008 n. 37): il cosi’ detto “terzo responsabile”.

I compiti del responsabile dell’im­pianto sono: reperimento della do­cumentazione cartacea necessaria quale progetto, certificati di con­formita’, certificato prevenzione incendi e autorizzazione INAIL se richiesti, attestato di certificazio­ne energetica, ecc., rispettare i pe­riodi di attivazione dell’impianto e le temperature ambientali previ­ste, far registrare l’impianto presso il CRITER entro il 30 giugno 2020, far eseguire gli interventi di manu­tenzione e controllo alle scadenze previste, conservare il libretto di impianto e i documenti che certi­ficano i controlli effettuati.

Per le attivita’ di controllo la Re­gione utilizzera’ figure tecniche appositamente preparate (i periti industriali sono stati molto im­pegnati), chiamati Ispettori CRI­TER, i quali avranno la qualifica di agenti accertatori. L’ispettore, nel caso riscontri problemi o non conformita’, puo’ proporre una os­servazione, una raccomandazione o una prescrizione.

Attenzione: nel caso di una prescri­zione per gravi motivi di sicurezza la Regione puo’ intervenire diretta­mente per fermare l’impianto, per cui non servira’ piu’ l’ordinanza del Sindaco.

I controlli sugli impianti termici saranno di due tipi:

  • interventi di controllo funzio­nale e di manutenzione, che hanno la finalita’ di preservare nel tempo la prestazione degli apparecchi in­stallati ai fini della sicurezza, della funzionalita’ e del contenimento dei consumi energetici. Tali ope­razioni devono essere conformi ai manuali di istruzione tecnica di uso e manutenzione;
  • controlli di efficienza energe­tica, obbligatori per impianti di riscaldamento di potenza termica utile maggiore di 10kW, impianti di raffrescamento estivo di poten­za termica utile nominale mag­giore di 12kW e per gli impianti centralizzati di produzione di ac­qua calda sanitaria di qualunque potenza. Le periodicita’ sono stabi­lite dall’art. 15 e dall’allegato B del Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017 e variano in funzione della potenza dell’impianto e del tipo di alimentazione.

Altro aspetto a cui prestare atten­zione: i proprietari e/o i responsa­bili di impianto inadempienti per il controllo dell’efficienza energe­tica sono punibili con una sanzio­ne amministrativa da 500 a 3.000 €.

Il catasto degli impianti termi­ci una volta a regime consentira’ quindi alla Regione, oltre a forni­re informazioni certe sui consumi energetici, di attivare un sistema di controllo, accertamento e ispe­zione periodica degli stessi. Quali le finalita’? Controllare il rispetto delle norme tecniche di sicurezza (spesso poco considerate), consen­tire risparmi nei consumi energe­tici, individuare le precise respon­sabilita’ nella conduzione degli impianti: il proprietario per gli impianti singoli, l’amministrato­re condominiale, o il responsabile dell’impianto o terzo responsabile qualora nominato, negli impianti centralizzati.

Quello che si vuol evidenziare sono le responsabilità che incom­bono in capo ai proprietari di im­mobili, agli amministratori condo­miniali, ai responsabili di impianto o terzi responsabili: prestate molta attenzione a questo regolamento e, nel dubbio, affidatevi a tecnici competenti.