Forse non tutti coloro che abitano in condominio sanno che, dal 6 maggio di quest’anno, sono entrate in vigore importanti modifiche alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici civili.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2019 e’ stato pubblicato il D.M. 25 gennaio 2019, con le disposizioni che individuano una serie di azioni finalizzate a concretizzare il concetto di sicurezza, ed attribuiscono specifiche responsabilita’ agli Amministratori, ai Condomini, agli Inquilini ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno a che fare con gli edifici civili.

Il Legislatore, infatti, ha tenuto conto della evoluzione che, dal 1987 ad oggi, ha caratterizzato il mondo delle costruzioni, ed ha adeguato la normativa alle attuali tipologie edificatorie, ai nuovi materiali impiegati, al consistente aumento di impianti e di tecnologia presente anche all’interno delle mura domestiche, arrivando a definire i requisiti necessari in funzione dell’altezza degli edifici, secondo i quattro livelli di prestazione specifici per ciascuna tipologia.

Edifici da 12 a 24 metri di altezza (livello di prestazione 0)

Identificare le principali misure da attuare in caso d’incendio, quali istruzioni per la chiamata di soccorso, azioni di messa in sicurezza di apparecchiature e impianti, istruzioni per l’esodo, anche in relazione alla presenza di eventuali persone con disabilita’, divieto di utilizzo degli ascensori, ecc;

fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;

esporre informazioni inerenti divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, istruzioni per l’esodo in caso d’incendio;

mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando le verifiche e i necessari interventi di manutenzione.

Edifici da 24 a 54 metri di altezza (livello di prestazione 1)

Organizzare la gestione della sicurezza antincendio nel condominio attraverso la verifica periodica della pianificazione d’emergenza. La pianificazione si attua mediante le istruzioni per la chiamata dei soccorsi, le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso, anche alle squadre intervenute sul posto, le azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti, le istruzioni per l’esodo, anche in relazione alla presenza di persone con disabilita’, il divieto di utilizzo degli ascensori, nonché le istruzioni per l’attivazione dell’allarme dell’impianto di rivelazione automatica o manuale dell’incendio, qualora tale impianto sia previsto; la pianificazione dell’emergenza potra’ essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tutte queste informazioni potranno essere divulgate anche semplicemente con avvisi in bacheca.

Informare gli occupanti su procedure e misure antincendio preventive da osservare.

Mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli.

Esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, istruzioni per l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana e, ove necessario, in altre lingue.

Verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio;

Adottare tutte le idonee misure antincendio preventive, consistenti nella corretta gestione di eventuali materiali combustibili/infiammabili presenti, nel mantenimento della fruibilita’ delle vie d’esodo, nella chiusura delle porte tagliafuoco, nelle limitazioni per l’uso di fiamme libere, nel divieto di fumo, nella corretta gestione dei lavori di manutenzione, nella valutazione dei rischi in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e in caso di modifiche agli impianti.

Edifici da 54 a 80 metri (livello di prestazione 2)

Attuare i medesimi adempimenti previsti per gli edifici di tipo “b” e “c”; in piu’ dovra’ essere installato un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio provvisto di indicatori ottici ed acustici, realizzato a regola d’arte.

Oltre a quanto previsto nel caso precedente, la pianificazione dell’emergenza dovra’ comprendere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme e la necessaria informazione.

Edifici oltre 80 metri (livello di prestazione 3)

Per gli edifici di altezza superiore a 80 metri il DM 25.01.2019 prevede, oltre agli specifici adempimenti a carico del responsabile dell’attivita’, la nomina di ulteriori due figure con peculiari compiti di sicurezza antincendio.

Tali figure, designate dal responsabile dell’attivita’, sono:

• il responsabile della gestione della sicurezza;

• il coordinatore dell’emergenza.

Il testo di legge definisce poi con precisione i destinatari del provvedimento, che riguarda tanto gli edifici di nuova realizzazione, quanto quelli esistenti, e’ pertanto importante sottolineare chiaramente che, anche i condominii esistenti, dovranno provvedere agli adempimenti riguardanti la gestione della sicurezza antincendio.

Il Decreto poi si rivolge ai Proprietari, agli Inquilini ed agli Utilizzatori (a qualsiasi titolo presenti negli edifici) perché se e’ vero che da sempre la legge non ammette ignoranza, adesso essa chiede a ciascuno di fare un passo in avanti sia a livello culturale, sia a livello pratico e di avere le idee chiare sulla terminologia antincendio, sulle procedure da adottare in caso di emergenza per evitare che le nostre dolci case diventino trappole mortali.

Molto importanti sono i comportamenti che gli occupanti dovranno adottare per favorire il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

In condizioni ordinarie i Condomini dovranno osservare le indicazioni sui divieti e le precauzioni riportate nel foglio informativo che l’Amministratore avra’ cura di affiggere nell’atrio di ingresso in modo che anche i visitatori esterni sappiano quali sono le regole da rispettare in quel fabbricato, non dovranno alterare la fruibilita’ delle vie d’esodo e dovranno mantenere l’efficacia delle misure di protezione attiva (estintori ed idranti) e passiva (porte REI).

In condizioni d’emergenza i Condomini e tutte le persone presenti nell’edificio dovranno eseguire quanto previsto nel foglio informativo, che deve contenere le misure standard da attuare in caso d’incendio e le informazioni agli occupanti sui comportamenti da tenere.

Ora serve che tutti gli attori facciano la loro parte, dagli Amministratori di Condominio che sono chiamati a nuovi e piu’ delicati adempimenti rispettando i tempi previsti ossia:

– maggio 2021 per le disposizioni che riguardano l’installazione, ove prevista, degli impianti di protezione attiva;

– maggio 2020 per le restanti disposizioni.

Anche i Condomini, infine, non potranno piu’ far finta di niente e rimandare la soluzione del problema sicurezza con delibere assembleari ostative agli adeguamenti richiesti dalla normativa vigente.